Il lavoratore può chiedere all’azienda un anticipo del TFR per pagare il mutuo sulla prima casa? Scopriamo cosa stabilisce la legge.
La normativa relativa all’anticipo del TFR è contenuta nell’art. 2120 del codice civile, che sancisce che, al raggiungimento di almeno 8 anni di servizio, il lavoratore dipendente può richiedere l’anticipo del TFR al datore.
L’anticipazione della prestazione può essere richiesta nelle seguenti ipotesi:
Oltre all’art. 2120 del codice civile, l’anticipo del TFR è regolato dall’art. 7della Legge n. 53/2000. Tale norma prevede che la richiesta di erogazione anticipata del Trattamento di Fine Rapporto può essere effettuata anche per le spese affrontate nei periodi di congedo parentale e dei congedi per formazione.
La Circolare n. 85/2000 del Ministero del Lavoro, inoltre, ha aggiunto l‘assenza per malattia del bambino.
Ulteriori ipotesi possono, infine, essere fissate dagli accordi aziendali.
Tutti i casi di anticipo del TFR menzionati, ai sensi della Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007, si applicano sia nelle ipotesi in cui il dipendente abbia deciso di destinare il Trattamento di Fine Rapporto in azienda, sia nelle ipotesi in cui sia versato al Fondo di Tesoreria INPS (relativamente alle aziende con più di 50 dipendenti).
Se non dovessero esserci specifici accordi aziendali in deroga a quanto stabilito dal codice civile e se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria non prevede una normativa più favorevole al lavoratore dipendente, non è possibile richiedere l’anticipo del TFR.
In particolare, per quanto riguarda l’istanza di anticipo finalizzata all’estinzione del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa, non sempre si tratta di una delle ipotesi contemplate dalla normativa vigente.
L’art. 2120 del codice civile, infatti, prevede che il lavoratore può ottenere l’anticipazione delle somme dovute per comprare la prima casa, cioè al momento della conclusione del contratto di mutuo con l’istituto di credito e non in un secondo momento.
In quest’ultima ipotesi, dunque, un eventuale diniego da parte dell’azienda sarebbe assolutamente legittimo.
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