Gli adempimenti (come l’F24) con termine al 31 dicembre, che scadono sabato o domenica, vanno prorogati al primo giorno lavorativo utile?
La regola generale afferma che quando la scadenza fissata cade il sabato o la domenica, il contribuente può presentare l’adempimento anche il lunedì successivo in proroga automatica. Quindi, cosa succede se il primo giorno lavorativo utile cade nell’anno successivo (se per esempio il termine è il 31 dicembre, ed è un sabato o una domenica) e se il credito è utilizzabile in compensazione entro e non oltre la fine dell’anno solare?
Un nuovo principio affermato dai giudici della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Modena (con la sentenza n. 334/2023) afferma che l’F24 pagato dopo il 31 dicembre, nel caso in cui l’ultimo giorno dell’anno è un sabato o una domenica, non dà origine a una sanzione.
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici emiliani, una società ha infatti impugnato lo scarto del modello F24 presentato telematicamente il primo gennaio 2023, in riferimento alla scadenza del 31 dicembre fissata dal Fisco. Il termine ultimo per il saldo IMU 2023 quest’anno è il 18 dicembre, ma l’anno scorso è stato il 31 dicembre. Il pagamento va sempre effettuato mediante modello F24 o bollettino postale centralizzato (conto corrente unico nazionale). E cosa succede se non si paga in tempo?
Con l’omesso o il tardivo versamento si rischia una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata. L’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia dà origine a una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
Invece, la dichiarazione o denuncia infedele fa scattare una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. In generale le sanzioni relative all’omessa presentazione della dichiarazione o a dichiarazione infedele sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l’adesione al pagamento del tributo e della sanzione.
Ricapitolando, la CGT di primo grado di Modena ha introdotto un’importante novità. Gli adempimenti con scadenza nel weekend sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo anche se il giorno cade nell’anno successivo. E anche se il credito era utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre.
Nel caso esaminato la società aveva impugnato lo scarto del modello F24 presentato telematicamente il 31 dicembre 2022 per compensare il credito d’imposta derivante dalla cessione con sconto in fattura conseguente a bonus facciate e bonus casa. Crediti maturati dalla società per lavori edilizi eseguiti nel 2021.
Lo scarto era avvenuto perché il 31 dicembre 2022 cadeva di sabato e pertanto la data di valuta era il 2 gennaio 2023 e poi perché i crediti d’imposta dovevano essere utilizzati nell’anno 2022.
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