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Indennizzi COVID-19: gli OTD esclusi dai benefici per i lavoratori stagionali

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Franco Sidoli

Roma, 15 novembre 2025 – Con la sentenza n. 29758 depositata l’11 novembre, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un tema che aveva creato non poca confusione: gli indennizzi COVID-19 per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) non si possono sommare a quelli destinati agli altri lavoratori stagionali. Dopo mesi di dubbi e interpretazioni contrastanti, questa decisione mette un punto fermo sulla gestione degli aiuti economici legati alla pandemia.

Indennizzi a due velocità: cosa cambia davvero

Tutto nasce dai diversi decreti legge varati tra il 2020 e il 2021 per fronteggiare l’emergenza economica. La Corte ha esaminato norme precise, come l’articolo 30 del DL 18/2020, l’articolo 84 comma 7 del DL 34/2020 e l’articolo 69 comma 1 del DL 73/2021, che stabilivano indennizzi specifici per gli OTD. Questi si differenziano da quelli riservati ai lavoratori stagionali di altri settori, come il turismo o le terme, regolati da altre disposizioni (per esempio, l’articolo 84 comma 8 lettera a) del DL 34/2020).

La Cassazione spiega che il legislatore ha creato un sistema a “doppio binario”. In sostanza, operai agricoli e stagionali di altri settori sono stati trattati in modo parallelo, ma distinto, sia nelle norme sia nelle condizioni per accedere agli aiuti.

Requisiti diversi per due categorie distinte

Al centro della sentenza c’è proprio la differenza nei requisiti per ottenere l’indennizzo. Per gli operai agricoli a tempo determinato serve aver lavorato almeno 50 giorni nel settore agricolo. Per gli altri stagionali, invece, basta che il rapporto di lavoro sia finito a causa del COVID-19 e aver svolto almeno 30 giorni di lavoro.

“La scelta del legislatore riconosce la particolarità del lavoro agricolo”, si legge nella sentenza. “Questo spiega perché è stato previsto un trattamento separato rispetto agli altri stagionali”. Una lettura che, secondo i sindacati, rispecchia le differenze reali tra la stagionalità in agricoltura e quella in settori come il turismo.

Dietro la separazione, una scelta precisa

La Corte sottolinea che la presenza di due tipi di indennizzi non è casuale, ma frutto di una decisione voluta. “Il legislatore ha evitato sovrapposizioni per garantire a ogni categoria un percorso chiaro e distinto”, spiega uno degli avvocati che ha seguito il caso.

Nei decreti, in particolare il DL 34/2020 e il DL 73/2021, le misure sono messe fianco a fianco, ma senza mescolarsi. Da qui la decisione della Cassazione: niente cumulo tra gli indennizzi per OTD e quelli per gli altri stagionali.

Cosa cambia per i lavoratori

La sentenza riguarda migliaia di persone. Secondo l’INPS, solo nel 2021 oltre 200mila operai agricoli a tempo determinato hanno chiesto l’indennizzo dedicato. Molti avevano tentato anche la strada delle altre misure per stagionali, sperando di poter sommare gli aiuti.

“Finalmente una risposta chiara”, commenta un funzionario del patronato Inca-Cgil di Latina. “Qualcuno rimarrà deluso, certo, ma almeno ora sappiamo a cosa andare incontro”. Anche le associazioni dei datori di lavoro accolgono con favore la decisione: “Era importante evitare trattamenti diversi o doppie erogazioni”, dice un portavoce di Confagricoltura.

Una sentenza che farà scuola

La n. 29758 si inserisce in una serie di pronunce simili arrivate negli ultimi mesi, ma è la prima volta che la Cassazione si esprime in modo così chiaro sulla non cumulabilità degli indennizzi tra OTD e altri stagionali.

Gli esperti vedono in questa sentenza un punto di riferimento per il futuro. “Le norme emergenziali sono state scritte in fretta e spesso in modo poco chiaro”, spiega un avvocato esperto di diritto del lavoro. “Solo ora, con il tempo e le sentenze, si stanno definendo i confini”.

Fino a eventuali modifiche da parte del Parlamento – per ora non previste – questa linea della Cassazione sarà la guida per chi lavora nel settore agricolo e per chi segue le pratiche legate agli indennizzi COVID-19.

Franco Sidoli

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