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Cassazione: no ricorso straordinario con concordato semplificato inammissibile, la sentenza definitiva

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Franco Sidoli

Roma, 24 gennaio 2026 – Ieri pomeriggio, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo: non è possibile presentare ricorso ex articolo 111, comma 7, della Costituzione in materia di concordato preventivo. La sentenza, depositata alle 16.45 dalle Sezioni Unite, chiude un dibattito che nelle ultime settimane aveva diviso giuristi e addetti ai lavori.

Cassazione: no al ricorso ex art. 111 nel concordato preventivo

Il caso affrontato arriva da una procedura aperta lo scorso autunno al Tribunale di Milano. La società “Tecnoservizi S.p.A.”, in difficoltà economica, aveva provato a impugnare il decreto che respingeva la sua proposta di concordato preventivo. La loro battaglia si è concentrata sul fatto se fosse ammissibile un ricorso diretto in Cassazione secondo l’articolo 111 della Costituzione, che permette il ricorso per cassazione anche contro provvedimenti diversi dalle sentenze “per motivi inerenti alla giurisdizione”.

Gli avvocati della difesa sostenevano che, nel quadro della legge fallimentare, non esistessero altri strumenti per tutelare il diritto alla difesa se non attraverso questo canale. Ma la Procura Generale, con il sostituto procuratore Giovanni Cocco, ha risposto con fermezza in udienza: “Gli orientamenti ormai consolidati escludono questa strada per atti privi di natura decisoria definitiva”.

Perché la Cassazione ha detto no

Nelle circa quaranta pagine della sentenza, i giudici hanno ripercorso i precedenti più rilevanti degli ultimi anni. Il punto chiave è che il concordato preventivo deve garantire rapidità e certezza degli effetti legali. Da tempo la giurisprudenza prevalente esclude il ricorso ex articolo 111 contro provvedimenti che non sono decisivi o non modificano in modo definitivo diritti soggettivi.

“La funzione principale dell’istituto – scrivono i giudici – è mantenere stabile la procedura concorsuale; permettere ricorsi a tutto campo snaturerebbe questo equilibrio”. L’orientamento restrittivo si basa tanto sulla lettera della legge quanto sulle esigenze di efficienza del sistema: il ricorso va ammesso solo per gravi violazioni della giurisdizione e non per questioni di merito o semplici motivazioni insufficienti.

Che impatto avrà questa sentenza

Subito dopo la pronuncia sono arrivate le prime reazioni dagli addetti ai lavori. La presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Marina Persico, ha detto: “La decisione spinge gli avvocati a valutare con più attenzione quali strumenti usare nei concordati preventivi. Di solito l’unica via resta quella dei rimedi interni previsti dal codice della crisi d’impresa”.

Decretati come quelli che omologano o rigettano le proposte concordatarie rimangono quindi esclusi dal ricorso diretto in Cassazione, salvo violazioni gravissime dei limiti della giurisdizione. Come spiega l’avvocato Davide Pellegrino, esperto di diritto concorsuale: “È una conferma chiara della linea adottata negli ultimi anni. Così si evita di allungare troppo tempi e costi delle procedure”.

Tra dubbi e conferme: le reazioni dal tribunale

La sentenza arriva dopo una serie di casi simili esaminati nel corso del 2025 e si inserisce in un periodo caratterizzato da un forte aumento delle procedure concorsuali aperte negli ultimi due anni. Nei corridoi del Tribunale qualcuno parla di “strada sbarrata per i debitori”, mentre altri vedono “inevitabile una selezione più rigorosa dei rimedi processuali”.

Da ambienti interni alla Cassazione trapela questa lettura: “Con un carico di lavoro così pesante – ammette un funzionario – ogni uso improprio degli strumenti processuali rischia di bloccare tutto il sistema”.

Cosa ci aspetta adesso

Nel breve termine non sono previste modifiche legislative sul tema. Però, come segnala il professor Vittorio Contini dell’Università La Sapienza, “la questione del diritto a una tutela effettiva potrebbe tornare a farsi strada in Parlamento”, soprattutto se cresceranno ancora le procedure concorsuali.

Per ora resta saldo l’orientamento della Suprema Corte: niente ricorso ex art. 111 comma 7 quando si tratta dei provvedimenti già regolati dai criteri consolidati sul concordato preventivo.

Molti studi legali stanno già aggiornando i propri clienti sulla decisione. Nessuna novità pratica per i casi ancora aperti ma qualche preoccupazione sulle tempistiche più strette e gli spazi ridotti per contestare provvedimenti negativi. Solo col tempo vedremo se sarà davvero necessario intervenire ancora su un sistema che la Corte giudica già ben bilanciato.

Franco Sidoli

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