Sono molteplici i vantaggi per l’auto di proprietà di un disabile o di chi se ne prende cura: la legge offre diverse possibilità.
Secondo prova contraria di un medico legale, un’automobile non deve rappresentare un ostacolo per le persone disabili che, se autosufficienti, possono farne utilizzo. Nonostante ciò, anche alcune persone strettamente vicine al disabile possono usufruire di diverse agevolazioni che partono dalle detrazioni fiscali per finire all’esenzione del bollo auto. In prima battuta, vi sono diverse opportunità per i costi da affrontare, sia per l’acquisto che per la riparazione.
Si spazia con una detrazione IRPEF pari al 19% del costo sostenuto; IVA agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture (comprese di optional e prestazioni di adattamento), nuove o usate. Infine, la detrazione IRPEF pari al 19% per le spese di riparazione, ad esclusione di quella ordinarie.
Inoltre, vi è l‘assenza del bollo auto e la possibilità di bloccare un eventuale fermo amministrativo. Insomma, di agevolazioni ce ne sono molteplici a sostegno del soggetto disabile e di chi se ne prende cura. Tuttavia, se l’auto non è intestata al disabile ma ad una seconda persona è possibile usufruire delle stesse agevolazioni? La risposta è sì, ma è necessario fare alcune precisazioni.
Per poter beneficiare della legge 104 la vettura deve essere utilizzata, unicamente o anche solo in via prevalente, a beneficio del disabile. A tal proposito, non importa se è il disabile ad utilizzare l’auto, a patto che questa sia stata acquistata per lui. Alla domanda: chi può usufruire delle agevolazioni fiscali con 104, la legge prevede requisiti ben specifici.
La normativa vigente permette infatti di fruire di agevolazioni fiscali pure sull’auto non intestata a disabile. Questo, solamente nel caso in cui si tratti di un familiare che ha sostenuto la spesa per l’acquisto. Per quanto possa sembrare un aspetto secondario, si rivela di fondamentale importanza: altre figure, infatti, non hanno diritto a queste agevolazioni, anche se il disabile è legalmente a loro carico. Sulla base di tale normativa, anche l’esenzione del bollo auto spetta dunque quando l’auto è intestata alla persona con disabilità, ma anche se l’intestatario è un familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
L’ultimo aspetto riguarda un ipotetico fermo amministrativo: innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate non può procedere all’iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli destinati o di proprietà di persone diversamente abili. Nel caso questo accada, l’interessato è tenuto a presentare una raccomandata con la compilazione del modello F3 (Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile). Nel caso in cui la procedura non può essere effettuata dal disabile, è possibile procedere mediante una delega dove viene dichiarato di essere il titolare, il rappresentante legale, il tutore o il curatore della persona con disabilità.
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